Sia a Dicembre che a fine Maggio e nel mese di Giugno le scuole di danza e tutte quelle discipline sportive che si avvalgono dell'uso di musiche, dovranno pagare i diritti SIAE per eventuali saggi e spettacoli previsti in questo periodo.
Molte associazioni sportive, palestre e circoli, non sanno che pagando il normale abbonamento annuale, a mio avviso abbastanza contenuto (130 euro circa), si potrà usufruire di due saggi l'anno in tutta tranquillità, per saggi aggiuntivi verranno applicate le tariffe SIAE relative e variabili, in base alla location scelta e al numero dei partecipanti.
SIAE: dove come e perchè... |
Perché pagare la SIAE?
I biglietti qualora siano venduti sono soggetti a tariffa SIAE mentre nel caso vengano associati alla quota saggio e dati in omaggio non dovranno pagare tariffe.
Tutti gli eventi in cui immagini e supporti audio visive, (musiche, canzoni, proiezioni di immagini e video), siano presenti, è richiesta tassativamente la quota da versare come per i diritti d'autore alla SIAE.
Per le iscrizioni annuali ci si dovrà rivolgere alla sede di zona ove è strutturata l'attività (palestra, locale ecc.), mentre per il pagamento dei soli occasionali eventi o saggi, ci si dovrà rivolgere alla sede locale di appartenenza del teatro o della struttura ospitante. Per vedere qual'è la vostra sede di zona cliccate qui: "sede di zona SIAE elenco".
Nel medesimo sito on line troverete i moduli da scaricare in relazione al tipo di necessità prevista (utilizzatori e autori):
"Programma musicale", "colonne sonore", "Programma fonovideografico","copie private", "emittenti radiofoniche", "multimedialità", "opere teatrali", "opere letterarie", "arti visive", "Pubblico registro cinematografico","multimedialità", "musiche su cellulari", e così via. Consultate la seguente pagina per scaricare la modulistica [qui].
Gli uffici SIAE ricevono generalmente dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00.
Tutela economica dell’opera
I diritti di utilizzazione economica d'autore, durano per tutta
la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morto, dopo tale periodo l’opera perde i diritti i quali vengono ceduti nel pubblico dominio. Nel caso
di opere in collaborazione il termine si calcola con riferimento al
coautore che muore per ultimo.
L’opera caduta in "pubblico dominio" è liberamente
utilizzabile senza autorizzazione ne compensi
per diritto d’autore, purché si tratti comunque di dell’opera originale e non
di una sua elaborazione.
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